Superbonus, c’è la proroga ma solo in questi casi

Applicata una proroga all’agevolazione fiscale indirizzata agli interventi per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli edifici: il superbonus 110%, i casi

Superbonus 110%
Agevolazione fiscale (Pixabay)

Tra le misure di sostegno ideate e applicate nel corso del periodo relativo alla pandemia e alle misure di contenimento, l’usufrutto del Superbonus 110% ha registrato molte richieste. Consiste in un’agevolazione fiscale volta al miglioramento degli edifici, sia per quanto riguarda gli interventi indirizzati all’efficienza energetica, ma anche per tutti i lavori svolti al fine di aumentare la sicurezza dell’abitazione.

Facente parte del decreto Rilancio, è disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, la validità di questa misura riguarda il periodo decorrente tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nonostante questa sia la forma ufficiale con cui è stata ratificata l’agevolazione, esistono alcuni particolari casi in cui è prevista una proroga, ma con inediti estremi di diritto.

Superbonus 110%, i casi

Superbonus 110%
Edilizia (Pixabay)

Il Superbonus 110% è una misura di agevolazione fiscale che determina una detrazione appunto del 110% di tutti i costi sostenuti entro i termini previsti dall’articolo da cui è disciplinata. Ogni intervento svolto al fine di effettuare migliorie dell’efficienza energetica dell’edificio, al suo consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico, rientrano nella misura che prende parte al decreto Rilancio. Rientra anche l’impianto di pannelli fotovoltaici, in quanto intervento al fine energetico, come quello delle infrastrutture rivolte ai veicoli elettrici, in modo specifico alla loro ricarica.

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In corso di validità per le opere svolte nel periodo contenuto tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre del 2021, subisce una proroga per alcuni casi particolari. A fare la differenza è il destinatario del Superbonus 110%, in quanto possibile la richiesta per villette a schiera e edifici unifamiliari. Il vincolo posto per il diritto è lo svolgimento del 30% dell’intervento totale entro il 30 settembre 2022, tenendo conto della validità di proroga dal 30 giugno al 21 dicembre dell’anno in corso. Anche la cessione del credito da parte di banche, società e gruppi bancari subisce una variazione, poiché la richiesta potrà essere effettuata non solo dalle imprese.

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Certificato l’intervento entro i termini previsti dal decreto, sarà possibile richiedere la cessione del credito anche da professionisti che non operano per attività imprenditoriali, alla condizione che essi abbiano stipulato un contratto con la banca a cui è indirizzata la richiesta. Eventualità possibile per le cessioni e sconti in fattura comunicate entro il 16 luglio 2022, data dall’entrata in vigore della conversione del decreto, e dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate della prima cessione e sconto in fattura inviata necessariamente dal 1° maggio 2022.