La direttiva europea che programma l’obbligo delle case green prevede delle deroghe. Alcuni efifici potranno essere esentati dalle modifiche
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Cosa si intende per case green? È un modo giornalistico per descrivere gli immobili ad emissioni zero. Ciò è possibile solo con modifiche strutturali alla casa, e con un approvvigionamento energetico autonomo. Che significa pannelli solari o fotovoltaici. Inoltre i materiali di costruzione dovrebbero essere fatti in modo da rendere isolato l’appartamento da escursioni termiche, responsabili di spreco energetico. Le case green, o case ecologiche, saranno imposte dalla commissione europea a partire dal 2026. Si inizia con gli edifici pubblici e con gli edifici commerciali oltre un certa certa metratura, per arrivare poi nel 2030 – 2033 agli edifici residenziali.
Il Governo attuale non è d’accordo con l’attuazione della direttiva, non perché – a sua detta – non ne condivida i principi di base, ma perché l’Italia è un territorio con delle particolari peculiarità per cui l’attuazione piena della direttiva sarebbe proibitiva.
Direttiva UE case green, le deroghe
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In ogni caso la direttiva stessa include delle deroghe agli obblighi. Sono esentati dalla trasformazione degli edifici in case green entro i termini stabiliti gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico, i luoghi di culto, edifici temporanei, le seconde case, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadri e gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Inoltre è inclusa un’altra deroga, che è generata da ragioni di fattibilità. Ogni Paese può richiedere di attuare la direttiva per un massimo del 22% degli edifici. A seguito della richiesta gli obblighi per il restante parco edilizio possono essere spostati al 2037. In Italia, il testo prodotto dalla commissione Industria, energia e trasporti ha degli emendamenti per richiedere ulteriore deroga per gli edifici soggetti a vincolo nazionale, nello specifico “agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico”.
Come avverranno le ristrutturazioni
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Nel testo sono presenti delle specifiche: “Gli Stati membri provvedono affinché la ristrutturazione dei monumenti sia effettuata conformemente alle norme nazionali di conservazione, alle norme internazionali di conservazione e all’architettura originale dei monumenti interessati”. E l’Italia non è certo priva di patrimoni da tutelare.