Una sentenza della Corte Ue chiarisce che ogni Stato può vietare la coltivazione di OGM, anche senza dimostrare rischi per la salute.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha messo nero su bianco una cosa che per anni è rimasta sospesa tra interpretazioni e ricorsi: gli Stati membri possono vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio. E possono farlo anche se quegli OGM sono stati autorizzati a livello europeo.

È una decisione importante, perché sposta il focus. Non tutto ruota intorno al rischio sanitario o ambientale in senso stretto. Entrano in gioco anche il territorio, l’agricoltura locale, l’organizzazione delle campagne, la tutela degli ecosistemi.
Il caso nasce in Italia, più precisamente in Friuli. Un agricoltore aveva deciso di coltivare mais MON 810, una varietà geneticamente modificata, nonostante nel nostro Paese fosse già in vigore un divieto. Le autorità avevano ordinato la distruzione del raccolto e inflitto una sanzione pesante.
L’agricoltore ha contestato tutto, sostenendo che se un OGM è autorizzato in Europa, non può essere vietato a livello nazionale. Da qui il passaggio nei tribunali italiani e, infine, la richiesta di chiarimento alla Corte europea.
Dal 2015 l’Unione Europea ha introdotto una procedura molto chiara. Ogni Stato può chiedere che il proprio territorio venga escluso dall’autorizzazione alla coltivazione di uno specifico OGM. La richiesta viene comunicata all’azienda titolare dell’autorizzazione. Se entro trenta giorni non arriva un’opposizione, l’esclusione diventa effettiva.
Nel caso del mais MON 810, ben diciannove Stati – tra cui l’Italia – avevano chiesto di essere esclusi. Monsanto, titolare dell’autorizzazione, non si era opposta. Questo dettaglio ha avuto un peso decisivo.
I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la coltivazione di OGM non è solo una questione scientifica. Coinvolge scelte politiche, economiche e sociali. E per questo il legislatore europeo ha lasciato agli Stati un ampio margine di manovra.
La sentenza chiarisce che vietare la coltivazione non viola la libera circolazione delle merci, perché non impedisce né l’importazione né la vendita di prodotti OGM. Riguarda solo la produzione agricola sul territorio nazionale.
Non c’è nemmeno discriminazione tra agricoltori, perché ogni Paese ha caratteristiche agricole diverse. E il principio di proporzionalità è rispettato, visto che la valutazione dei rischi per salute e ambiente resta centralizzata a livello europeo.
Il punto forse più rilevante è questo: uno Stato può vietare la coltivazione di OGM senza dover dimostrare un rischio specifico per la salute. Le motivazioni possono essere legate alla pianificazione del territorio, alla tutela dell’agricoltura tradizionale, agli impatti socioeconomici o a scelte di politica agricola.
La sicurezza degli OGM e le regole sulla loro commercializzazione restano competenza europea. Ma la coltivazione, quella sì, può essere bloccata a livello nazionale.
L’Italia ha sempre avuto una posizione prudente sugli OGM. Non per ideologia, ma per la struttura stessa della sua agricoltura, fatta di biodiversità, produzioni tipiche e territori fragili. Il divieto sul mais MON 810 si inserisce proprio in questa visione.
Questa sentenza non chiude il dibattito sugli OGM. Ma chiarisce una cosa fondamentale: ogni Paese può decidere come usare il proprio suolo. E non è un dettaglio.
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