Se a causa di eventi atmosferici estremi, dei detriti rompono beni chi paga i danni: cosa dice la legge in casi come questi.
A margine di un evento atmosferico estremo, come una tromba d’aria, può accadere – e sicuramente a molti di voi lettori è accaduto – che un oggetto si stacchi da un balcone e vada a colpire un’auto in sosta o un altro oggetto magari posto sul balcone del piano inferiore, arrecando un danno. In attesa di capire come il futuro renda i nostri appartamenti più sicuri in caso di questi eventi, la domanda è chi paga oggi quel danno?
Occorre innanzitutto sapere che si può stipulare un assicurazione che copra i danni in caso di eventi atmosferici estremi, e una di quelle più note è la polizza auto in caso di grandine, per esempio. Ma un eventuale danno che viene arrecato a seguito di detriti che possono rompere qualcosa in nostro possesso è in ogni caso tutelato anche dal Codice Civile.
L’art. 2051 del Codice Civile italiano stabilisce la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose che si hanno in custodia: c’è un solo modo per liberarsi da questo tipo di responsabilità e cioè riuscire a dimostrare che l’evento dannoso è dovuto a un caso fortuito. Questo non c’entra nulla con la volontà o negligenza del custode, ma è esclusivamente legato al controllo sull’oggetto.
In poche parole, se una persona viene danneggiata, questa deve provare il danno subito e la sua entità, mentre il custode dell’oggetto che ha provocato il danno – per esempio una pianta sul balcone di casa, appunto – deve dimostrare che questo è stato causato da un caso fortuito, un evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso di una tromba d’aria, ad esempio, io che ho in custodia un bene posso essere esonerato dunque da questo tipo di danni.
Ma a quanto pare, non è sempre così e si devono verificare dei presupposti perché appunto non ci siano dubbi sull’eccezionalità dell’evento. Per dissipare ogni dubbio rispetto a questo aspetto, basta leggere la Sentenza n. 5422/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che chiarisce senza dubbio alcuno come un evento atmosferico può considerarsi caso fortuito solo se è eccezionale e imprevedibile.
Ovvero che, in base a dati scientifici e statistici specifici del luogo, si può dire che un evento del genere in quel posto non si è mai verificato. Se un evento naturale si è già verificato in passato, non può rientrare nei parametri della eccezionalità e dell’imprevedibilità, per cui il custode di un bene è responsabile del danno che questo può arrecare. In estate, dunque, una tromba d’aria improvvisa non è imprevedibile ed eccezionale, e i danni vanno pagati.
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